Legge 104 e Diritto al Voto

La legge 104/92 e Diritto al voto

La legge 104/92, pubblicata il 5 febbraio 1992 è il riferimento legislativo a cui ci si riferisce per garantire assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap.

I destinatari della legge sono i disabili e chi vive con loro, presupponendo che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo sostegno sia alla persona disabile che alla sua famiglia.

Il supporto viene fornito sotto forma di servizi di aiuto personale e/o familiare, inteso come aiuto psicologico, psicopedagogico o tecnico.


La legge definisce la persona con handicap come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà  di apprendimento, di relazione o di integrazione" (art. 3, comma 1). Tale legge "si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale" (art. 3, comma 4).


Per i familiari dei portatori di handicap si riportano delle indicazioni particolari come:

I familiari sono coinvolti nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap,tramite misure integrate di prestazioni sanitarie e sociali (Art. 7 comma 1).

Al nucleo familiare vengono forniti interventi di  carattere  socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico (Art. 8, comma 1 a).

Il lavoratore dipendente, genitore di un figlio con handicap, o coniuge oppure parente di persona con handicap ha diritto a speciali permessi retribuiti (Art. 33).


Lo stato di handicap viene accertato attraverso un esame effettuato dall'apposita commissione medica presente in ogni Asl (Art. 4) si cui fanno parte un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare ed un medico INPS.


Per ottenere il riconoscimento dell'handicap, occorre presentare domanda all'INPS seguendo un percorso che si effettua in due fasi:

Il medico curante compila un certificato introduttivo che poi trasmette all'INPS.

L'interessato presenta all'INPS la domanda da abbinare al certificato medico.


L'accertamento dell'handicap è cosa distinta dal riconoscimento di invalidità.

Per la legge 104, infatti, la persona con handicap presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Cioè se è presente handicap, questo stato comporta le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della minorazione.

L'invalidità, invece, è la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive per cui, l'invalidità civile riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale.



CURE E RIABILITAZIONE

Gli articoli 5 e 6 della legge 104/92 riguardano gli interventi socio-sanitari destinati alle persone con handicap e alle loro famiglie mentre l'articolo 7 riguarda le cure e la riabilitazione.


Art. 5: "Principi generali per i diritti della persona handicappata"

Le strategie tramite cui rimuovere le cause dell'handicap e promuovere l'autonomia e dell'integrazione sociale indicate dalla legge sono:

sviluppo della ricerca in vari campi con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private e della persona handicappata e la sua famiglia;

prevenzione tramite diagnosi e terapia prenatale;

immediato intervento dei servizi terapeutici e riabilitativi applicando le conoscenze tecniche e scientifiche disponibili, mantenendo, dove possibile, la persona con handicap nel suo contesto familiare;

supporto alla famiglia, anche sotto forma di informazione per la comprensione della situazione di handicap;

coinvolgimento della famiglia, della comunità  e della persona con handicap nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari;

nel caso di bambini, attivare le forme di prevenzione per evitare o limitare la minorazione e i danni che questa può comportare;

decentramento territoriale dei servizi per la persona con handicap in modo da consentire  la scelta di quelli più idonei anche fuori dalla circoscrizione territoriale;

sostegno psicologico, psicopedagogico, aiuto personale, tecnico ed economico, alla persona handicappata ed alla sua famiglia, per raggiungere l'autonomia e l'integrazione sociale;

organizzare iniziative di informazione sull'handicap rivolte a tutta la popolazione;

promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione ed esclusione sociale.


Art 6: "Prevenzione e diagnosi precoce"

Le Regioni hanno il compito di prevenire e di diagnosticare precocemente eventuali menomazioni. Tra le varie misure, rientrano anche le seguenti:

informazione ed educazione sanitaria della popolazione su cause e conseguenze dell'handicap ed informazioni sulla prevenzione nelle varie fasi di sviluppo della vita;

parti rispettosi dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

individuazione e rimozione dei fattori causa di possibili malformazioni congenite e di patologie invalidanti, sia negli ambienti di vita che di lavoro;

servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire malattie genetiche che possono causare handicap;

controllo periodico delle gravidanze per individuare e trattare eventuali patologie;

assistenza intensiva per le gravidanze, i parti e le nascite a rischio;

accertamenti nel periodo neonatale per diagnosticare eventuali malformazioni, in particolare controlli per individuare e trattare tempestivamente l'ipotiroidismo congenito, la fenilchetonuria e la fibrosi cistica;

prevenzione permanente rivolta ai bambini, anche con l'aiuto delle scuole, per accertare l'inesistenza  o l'insorgenza di malattie invalidanti attraverso una serie periodica di controlli medici;

interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per escludere le nocività nell'ambiente ed evitare gli infortuni, sia nell'ambiente di vita che di lavoro.

Inoltre, lo Stato promuove misure di profilassi per prevenire ogni forma di handicap tramite, ad esempio, la vaccinazione contro la rosolia.


Art. 7: "Cura e riabilitazione"

Alla base della cura e della riabilitazione della persona con handicap ci sono prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro per cui il Servizio Sanitario nazionale assicura, tramite strutture proprie o convenzionate:

- gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona con handicap, oltre a quelli riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o nei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni o residenziali;

- la fornitura e la riparazione degli strumenti necessari a trattare le menomazioni.

Le regioni, inoltre, si impegnano a informare sui servizi e sugli ausili presenti sul territorio sia nazionale che estero.



DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

L'istruzione è tramite per l'integrazione sociale della persona handicappata. Questo concetto viene presentato in diversi punti della legge 104/92.

Nell'articolo 8 si evidenzia l'importanza di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione, e personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio. L'attività educativa deve proseguire anche con proposte extrascolastiche.

L'articolo 12 afferma il diritto all'istruzione dalla scuola materna fino all'università. Si prevede che per ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico-funzionale sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno in cui vengano messe in rilievo le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione di handicap, le possibilità di recupero e le capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate. Tale profilo viene redatto dagli operatori delle unità sanitarie locali assieme agli insegnanti specializzati delle scuole, con la collaborazione dello studente e della famiglia. Il profilo viene aggiornato al termine delle scuole materna, elementare e media, e periodicamente durante le scuole superiori.

Per gli studenti in età scolare costretti temporaneamente ad assenze perché ricoverati, si prevede l'organizzazione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.

L'articolo 13 tratta del coordinamento tra scuole, servizi sanitari, socio-assistenziali, ricreativi e culturali, in particolare relativamente all'integrazione nelle università  e negli asili nido. Nel caso degli atenei, si stabilisce la programmazione di interventi adeguati sia al bisogno della persona che al piano di studio individuale. Si sottolinea anche l'importanza degli interpreti per venire incontro agli studenti sordi. Sussidi tecnici, didattici e servizi di tutorato vengono previsti nelle università nei limiti delle  risorse destinate alla copertura  di queste attività. Nel caso degli asili nido, le unità sanitarie locali possano adeguarne l'organizzazione e il funzionamento per avviare precocemente il recupero e la socializzazione dei bambini con handicap. A questo obiettivo contribuisce l'assegnazione di insegnanti e assistenti specializzati. La loro presenza deve essere garantita nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 14 tratta del ruolo degli insegnanti di sostegno e delle loro attività. Si specifica l'importanza di un aggiornamento costante in materia di handicap e di un confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per agevolare l'esperienza scolastica dello studente disabile. Inoltre l'articolo fornisce indicazioni sui piani di studio che i docenti devono seguire per essere abilitati all'attività didattica di sostegno.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di appositi gruppi di lavoro negli uffici scolastici provinciali, nei circoli didattici e negli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado. I membri di questi gruppi collaborano nelle attività  organizzate per integrare gli alunni con difficoltà di apprendimento.

L'articolo 16 riguarda la valutazione dello studente stabilendo che nel piano educativo individualizzato devono essere indicati per quali discipline siano stati usati criteri didattici particolari, e le eventuali attività integrative e di sostegno. Nella scuola dell'obbligo, si prevedono prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell'alunno in rapporto al suo livello iniziale. Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e, nel caso di quelle scritte, tempi più lunghi. L'alunno, poi, può contare sulla presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, e può utilizzare gli ausili necessari. All'università prove equipollenti, tempi più lunghi e mezzi tecnici sono consentiti previa intesa con il docente della materia d'esame e con l'ausilio del servizio di tutorato.

L'articolo 17 intende la Scuola come avvio al lavoro o formazione professionale. A tale scopo appositi centri pubblici e privati devono tenere in considerazione le diverse capacità ed esigenze degli alunni handicappati. Se questi non possono seguire gli ordinari metodi di apprendimento, devono essere garantite loro attività specifiche, sulla base anche del piano educativo individualizzato.



ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Come indicato nellarticolo 24, l'abbattimento delle barriere architettoniche è uno degli inteventi che favorisce l'integrazione sociale della persona handicappata.

L'articolo indica alcune fasi della procedura di esecuzione dei lavori, in particolare, quando si comunicano i progetti al Comune, bisogna includere una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alle norme in vigore relative all'accessibilità  e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Solo dopo la verifica della conformità  del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune, viene rilasciata la concessione o l'autorizzazione edilizia.

Per rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità, il sindaco deve verificare che nel progetto siano state rispettate le regole sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

A questo proposito, lo stesso sindaco può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso di opere pubbliche, l'attestazione del rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che dà atto in sede di approvazione del progetto.

Nel caso di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è necessario presentare la dichiarazione di conformità alla normativa vigente in tema di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. La verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile è requisito essenziale per il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità .

In caso di mancato rispetto delle norme sull'accessibilità , le opere realizzate negli edifici pubblici e aperti al pubblico vengono considerate inabitabili e inagibili. Previste sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità , e per il collaudatore.

Ancora, l'articolo 24 sancisce che il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) deve disporre che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per eliminare le barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica  costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 104/92.

Inoltre, relativamente all'accessibilità degli spazi urbani, questa va realizzata attraverso percorsi adeguati, l'installazione di semafori acustici per non vedenti, e rimuovendo la segnaletica che possa ostacolare lo spostamento delle persone con handicap.

Nell'articolo 23 si specifica l'importanza di rimuovere ostacoli nelle attività sportive, turistiche e ricreative, coinvolgendo regioni, comuni, consorzi di comuni, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), impianti di balneazione. Per questi ultimi, in particolare, si prevede che le concessioni demaniali e i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità  degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

L'articolo 23, ancora, specifica che chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone con handicap è punito con la sanzione amministrativa e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.



MOBILITA' E TRASPORTO

L'art. 26 delle Legge 104/92 "mobilità e trasporti collettivi" attribuisce alle Regioni le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. In questo senso le Regioni sono tenute a redigere dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane. I comuni devono assicurare modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

L'articolo 27 regola i contributi erogati dalle Asl alla modifica degli strumenti di guida per le persone disabili.

Art. 27. Trasporti individuali.

A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".

Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:

"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."

Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità , che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

Articolo 28, Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.

I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.



LAVORO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Nell'articolo 8 della legge 104/92 si legge che "L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante [...] misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro [...]".

L'articolo 18, poi, prevede che le attività di inserimento e integrazione lavorativa delle persone con handicap sono realizzate da enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato.Queste realtà prevedono l'iscrizione in un albo regionale, sulla base del possesso di specifici requisiti.

Sempre nell'articolo 18 si prevede che le regioni possano stabilire apposite agevolazioni destinate alle persone handicappate per recarsi al lavoro o per svolgere un'attività lavorativa autonoma. Allo stesso modo, le regioni possono disciplinare incentivi, agevolazioni e contributi ai datori di lavoro per assumere persone con handicap e per adattare l'ambiente lavorativo.

L'articolo 19 stabilisce che nelle valutazioni per l'avviamento al lavoro di una persona con handicap, si deve considerare la  capacità lavorativa  e relazionale dell'individuo e non solo la minorazione fisica  o psichica.

L'articolo 20 è dedicato alle prove d'esame nei concorsi pubblici e a quelle per l'abilitazione professionale. In dettaglio, si prevede che il candidato possa disporre degli ausili a lui necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in base al tipo di handicap.


La legge 104/92 prevede agevolazioni per i lavoratori dipendenti che prestano assistenza a un familiare con handicap grave. L'articolo 33 specifica che si tratta di due ore di permesso giornaliero retribuito per i genitori di un bambino handicappato, fino al compimento del terzo anno. Si tratta di un'alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa. Nel caso di lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, l'agevolazione consiste nella possibilità di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.



AGEVOLAZIONI FISCALI  FAVORE DEI DISABILI

Nel testo originario della legge 104/92, le agevolazioni fiscali erano indicate nell'articolo 32. Questo è stato successivamente abrogato dal decreto legge n. 330 del 1994, convertito con modifiche dalla legge 473/94.

Le agevolazioni fiscali a favore di persone con handicap vanno dalle detrazioni Irpef per i familiari a carico, alla deducibilità  delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

Poi c'è l'Iva agevolata al 4%.

Prevista anche la detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia.

Iva agevolata e detrazione d'imposta anche per l'acquisto di un'auto.



Il testo della legge si può consultare sul sito del MIUR.






DIRITTO AL VOTO

Di seguito ci sono le informazioni utili per conoscere le agevolazioni che la legge prevede per consentire anche ai disabili di votare.


VOTO RICOVERATI O DETENUTI

In occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti in carcere sono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, di restrizione o custodia preventiva (purché iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune del territorio nazionale) presso un seggio elettorale speciale all’interno delle strutture.

Il detenuto in possesso di tessera elettorale, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, deve inviare al sindaco del Comune ove è iscritto (tramite il direttore dell'Istituto di prevenzione e pena) una dichiarazione in cui attesta la volontà di esprimere il proprio voto.

Gli elettori ricoverati in casa di cura o in ospedale possono votare nel luogo di degenza o di cura previa esibizione della tessera elettorale e di una specifica attestazione del Sindaco rilasciata su richiesta dell’interessato, che li autorizza a votare nel luogo di ricovero.


VOTO DOMICILIARE

In base alla Legge 7 maggio 2009, n. 46, che subentra alla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, hanno diritto a votare dalla propria abitazione:

gli elettori affetti da gravissime infermità, persone intrasportabili, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Gli elettori affetti da gravi infermità  che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano


Gli elettori con gravi patologie, che si trovano in una condizione di intrasportabilità o di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, devono attestare la propria infermità tramite la certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che non deve essere anteriore ai 45 giorni dalla data delle elezioni. Per gli intrasportabili, la certificazione deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.


Entro il 15° giorno antecedente la data della votazione, gli elettori possono presentare al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, la richiesta di votazione presso la propria dimora. Oltre alla domanda per la richiesta del voto domiciliare, scaricabile dal sito del proprio Comune, inclusa questa documentazione:

una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione ove l’elettore dimora, con l’indirizzo completo dell’abitazione e un recapito telefonico

una copia della tessera elettorale 

una copia del documento di identità

una idonea documentazione sanitaria rilasciata dal Funzionario Medico designato dalla ASL competente


Se la documentazione è completa, l’elettore affetto da gravi infermità potrà esercitare il proprio voto da casa durante le ore in cui è aperta la votazione, grazie alla presenza di uno scrutatore del seggio e del segretario.


Il voto a domicilio è ammesso in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della provincia per cui è elettore.


Per la domanda per richiesta di voto domiciliare consultare l'ufficio elettorale comunale.


VOTO ELETTORI NON DEAMBULANTI

In base alla Legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune che sia allocata in una sede esente da barriere architettoniche e che abbia adeguate caratteristiche di accessibilità .


L’elettore non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica di impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione, rilasciata gratuitamente dai medici della ASL anche in precedenza o per altri scopi, o presentando semplicemente la copia autentica della patente di guida speciale.


La legge prevede inoltre che in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale alternativo, privo di barriere architettoniche.


VOTO ASSISTITO

Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano, come stabilisce la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003, mentre in precedenza l’accompagnatore doveva essere necessariamente iscritto nella lista elettorale del medesimo Comune dell’assistito.


Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina:

ciechi

amputati delle mani

affetti da paralisi

con gravi impedimenti


L’impedimento deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.


* Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio elettorale del proprio Comune l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (timbro AVD).


Gli interessati potranno richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione:

Richiesta debitamente compilata e firmata

Documento d’identità

Tessera elettorale rilasciata dal Comune

Certificato medico attestante l’impossibilità ad esprimere il diritto di voto


Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).


Informazioni per l’accompagnatore:

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: "Accompagnatore" (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore impedito per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; deve inoltre accertarsi, che l’elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.


Per la domanda per la richiesta di voto assistito consultare l'ufficio elettorale comunale.


NB: Per gli handicap solo mentali non è previsto l'accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.


Le persone con sindrome di Down, come tutte le persone con disabilità intellettiva, acquisiscono con la maggiore età gli stessi diritti e doveri di tutti i cittadini, primo fra tutti quello di voto. L'articolo 48, IV comma, della Carta costituzionale precisa che il diritto di voto: "non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile oppure nei casi di indegnità morale indicati dalla legge". Le persone con sindrome di Down non possono usufruire del voto assistito e devono quindi entrare in cabina elettorale da sole.


VOTO DISABILI INTERDETTI

Dal 1978, con la Legge 180, Legge Basaglia, viene ripristinato il diritto di voto anche per i disabili che siano stati interdetti, con l'obiettivo di far si che anche loro potessero eventualmente essere assunti in un posto di lavoro, cosa che l'assenza di diritto di voto impediva.


Prima di allora, con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 20 marzo 1967, si escludevano dall'elettorato attivo coloro che erano dichiarati falliti, coloro che erano stati interdetti (temporaneamente o per sempre) e coloro che erano ricoverati in istituti psichiatrici.


NB. Il disabile interdetto dovrà esercitare il proprio diritto di voto senza assistenza alcuna.


 

Fonte AIPD, disabili.com, handylex.org ed altri siti specializzat