Legge 104 - Barriere e Mobilità

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Barriere e Mobilità

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Come indicato nellarticolo 24, l'abbattimento delle barriere architettoniche è uno degli inteventi che favorisce l'integrazione sociale della persona handicappata.

L'articolo indica alcune fasi della procedura di esecuzione dei lavori, in particolare, quando si comunicano i progetti al Comune, bisogna includere una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alle norme in vigore relative all'accessibilità e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Solo dopo la verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune, viene rilasciata la concessione o l'autorizzazione edilizia.

Per rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità, il sindaco deve verificare che nel progetto siano state rispettate le regole sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

A questo proposito, lo stesso sindaco può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso di opere pubbliche, l'attestazione del rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che dà atto in sede di approvazione del progetto.

Nel caso di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è necessario presentare la dichiarazione di conformità alla normativa vigente in tema di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. La verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile è requisito essenziale per il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità .

In caso di mancato rispetto delle norme sull'accessibilità , le opere realizzate negli edifici pubblici e aperti al pubblico vengono considerate inabitabili e inagibili. Previste sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità , e per il collaudatore.

Ancora, l'articolo 24 sancisce che il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) deve disporre che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per eliminare le barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 104/92.

Inoltre, relativamente all'accessibilità degli spazi urbani, questa va realizzata attraverso percorsi adeguati, l'installazione di semafori acustici per non vedenti, e rimuovendo la segnaletica che possa ostacolare lo spostamento delle persone con handicap.

Nell'articolo 23 si specifica l'importanza di rimuovere ostacoli nelle attività sportive, turistiche e ricreative, coinvolgendo regioni, comuni, consorzi di comuni, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), impianti di balneazione. Per questi ultimi, in particolare, si prevede che le concessioni demaniali e i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

L'articolo 23, ancora, specifica che chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone con handicap è punito con la sanzione amministrativa e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

 

 

MOBILITA' E TRASPORTO

L'art. 26 delle Legge 104/92 "mobilità e trasporti collettivi" attribuisce alle Regioni le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. In questo senso le Regioni sono tenute a redigere dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane. I comuni devono assicurare modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

L'articolo 27 regola i contributi erogati dalle Asl alla modifica degli strumenti di guida per le persone disabili.

Art. 27. Trasporti individuali.

  1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
  2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:

"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."

  1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
  2. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità , che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

Articolo 28, Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.

  1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
  2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

 

 

 

Approfondimenti

Legge 104 - Cure, riabilitazione e istruzione

Legge 104 - Integrazione lavorativa

Legge 104 - Agevolazioni fiscali

 

Fonte AIPD, disabili.com, handylex.org ed altri siti specializzat