Legge 104 - Cure, Riabilitazione e istruzione

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Cure, Riabilitazione, Istruzione

CURE E RIABILITAZIONE

 

Gli articoli 5 e 6 della legge 104/92 riguardano gli interventi socio-sanitari destinati alle persone con handicap e alle loro famiglie mentre l'articolo 7 riguarda le cure e la riabilitazione.

 

Art. 5: "Principi generali per i diritti della persona handicappata"

Le strategie tramite cui rimuovere le cause dell'handicap e promuovere l'autonomia e dell'integrazione sociale indicate dalla legge sono:

  • sviluppo della ricerca in vari campi con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private e della persona handicappata e la sua famiglia;
  • prevenzione tramite diagnosi e terapia prenatale;
  • immediato intervento dei servizi terapeutici e riabilitativi applicando le conoscenze tecniche e scientifiche disponibili, mantenendo, dove possibile, la persona con handicap nel suo contesto familiare;
  • supporto alla famiglia, anche sotto forma di informazione per la comprensione della situazione di handicap;
  • coinvolgimento della famiglia, della comunità e della persona con handicap nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari;
  • nel caso di bambini, attivare le forme di prevenzione per evitare o limitare la minorazione e i danni che questa può comportare;
  • decentramento territoriale dei servizi per la persona con handicap in modo da consentire la scelta di quelli più idonei anche fuori dalla circoscrizione territoriale;
  • sostegno psicologico, psicopedagogico, aiuto personale, tecnico ed economico, alla persona handicappata ed alla sua famiglia, per raggiungere l'autonomia e l'integrazione sociale;
  • organizzare iniziative di informazione sull'handicap rivolte a tutta la popolazione;
  • promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione ed esclusione sociale.

 

Art 6: "Prevenzione e diagnosi precoce"

Le Regioni hanno il compito di prevenire e di diagnosticare precocemente eventuali menomazioni. Tra le varie misure, rientrano anche le seguenti:

  • informazione ed educazione sanitaria della popolazione su cause e conseguenze dell'handicap ed informazioni sulla prevenzione nelle varie fasi di sviluppo della vita;
  • parti rispettosi dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
  • individuazione e rimozione dei fattori causa di possibili malformazioni congenite e di patologie invalidanti, sia negli ambienti di vita che di lavoro;
  • servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire malattie genetiche che possono causare handicap;
  • controllo periodico delle gravidanze per individuare e trattare eventuali patologie;
  • assistenza intensiva per le gravidanze, i parti e le nascite a rischio;
  • accertamenti nel periodo neonatale per diagnosticare eventuali malformazioni, in particolare controlli per individuare e trattare tempestivamente l'ipotiroidismo congenito, la fenilchetonuria e la fibrosi cistica;
  • prevenzione permanente rivolta ai bambini, anche con l'aiuto delle scuole, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di malattie invalidanti attraverso una serie periodica di controlli medici;
  • interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per escludere le nocività nell'ambiente ed evitare gli infortuni, sia nell'ambiente di vita che di lavoro.

Inoltre, lo Stato promuove misure di profilassi per prevenire ogni forma di handicap tramite, ad esempio, la vaccinazione contro la rosolia.

 

Art. 7: "Cura e riabilitazione"

Alla base della cura e della riabilitazione della persona con handicap ci sono prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro per cui il Servizio Sanitario nazionale assicura, tramite strutture proprie o convenzionate:

  • - gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona con handicap, oltre a quelli riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o nei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni o residenziali;
  • - la fornitura e la riparazione degli strumenti necessari a trattare le menomazioni.

Le regioni, inoltre, si impegnano a informare sui servizi e sugli ausili presenti sul territorio sia nazionale che estero.

 

 

DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

 

L'istruzione è tramite per l'integrazione sociale della persona handicappata. Questo concetto viene presentato in diversi punti della legge 104/92.

Nell'articolo 8 si evidenzia l'importanza di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione, e personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio. L'attività educativa deve proseguire anche con proposte extrascolastiche.

L'articolo 12 afferma il diritto all'istruzione dalla scuola materna fino all'università. Si prevede che per ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico-funzionale sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno in cui vengano messe in rilievo le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione di handicap, le possibilità di recupero e le capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate. Tale profilo viene redatto dagli operatori delle unità sanitarie locali assieme agli insegnanti specializzati delle scuole, con la collaborazione dello studente e della famiglia. Il profilo viene aggiornato al termine delle scuole materna, elementare e media, e periodicamente durante le scuole superiori.

Per gli studenti in età scolare costretti temporaneamente ad assenze perché ricoverati, si prevede l'organizzazione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.

L'articolo 13 tratta del coordinamento tra scuole, servizi sanitari, socio-assistenziali, ricreativi e culturali, in particolare relativamente all'integrazione nelle università e negli asili nido. Nel caso degli atenei, si stabilisce la programmazione di interventi adeguati sia al bisogno della persona che al piano di studio individuale. Si sottolinea anche l'importanza degli interpreti per venire incontro agli studenti sordi. Sussidi tecnici, didattici e servizi di tutorato vengono previsti nelle università nei limiti delle risorse destinate alla copertura di queste attività. Nel caso degli asili nido, le unità sanitarie locali possano adeguarne l'organizzazione e il funzionamento per avviare precocemente il recupero e la socializzazione dei bambini con handicap. A questo obiettivo contribuisce l'assegnazione di insegnanti e assistenti specializzati. La loro presenza deve essere garantita nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 14 tratta del ruolo degli insegnanti di sostegno e delle loro attività. Si specifica l'importanza di un aggiornamento costante in materia di handicap e di un confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per agevolare l'esperienza scolastica dello studente disabile. Inoltre l'articolo fornisce indicazioni sui piani di studio che i docenti devono seguire per essere abilitati all'attività didattica di sostegno.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di appositi gruppi di lavoro negli uffici scolastici provinciali, nei circoli didattici e negli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado. I membri di questi gruppi collaborano nelle attività organizzate per integrare gli alunni con difficoltà di apprendimento.

L'articolo 16 riguarda la valutazione dello studente stabilendo che nel piano educativo individualizzato devono essere indicati per quali discipline siano stati usati criteri didattici particolari, e le eventuali attività integrative e di sostegno. Nella scuola dell'obbligo, si prevedono prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell'alunno in rapporto al suo livello iniziale. Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e, nel caso di quelle scritte, tempi più lunghi. L'alunno, poi, può contare sulla presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, e può utilizzare gli ausili necessari. All'università prove equipollenti, tempi più lunghi e mezzi tecnici sono consentiti previa intesa con il docente della materia d'esame e con l'ausilio del servizio di tutorato.

L'articolo 17 intende la Scuola come avvio al lavoro o formazione professionale. A tale scopo appositi centri pubblici e privati devono tenere in considerazione le diverse capacità ed esigenze degli alunni handicappati. Se questi non possono seguire gli ordinari metodi di apprendimento, devono essere garantite loro attività specifiche, sulla base anche del piano educativo individualizzato.

 

 

Approfondimenti

Legge 104 - Barriere e mobilità

Legge 104 - Integrazione lavorativa

Legge 104 - Agevolazioni fiscali

 

Fonte AIPD, disabili.com, handylex.org ed altri siti specializzat